Descrizione
Sono ammessi a indennizzo i danni alle seguenti produzioni agricole:
Colture erbacee:
- Prati-pascoli, prati e pascoli;
- Colture foraggiere, cerealicole, industriali;
- Colture orticole;
Colture arboree:
- Frutteti, oliveti, vigneti;
- Rimboschimenti sino a tre anni dall'impianto,
Colture florovivaistiche.
Sono ammessi a indennizzo i danni alle seguenti opere approntate sui terreni coltivati:
- opere aziendali per l'irrigazione (tubature, raccordi e relativi accessori);
- opere realizzate a sostegno delle colture arboree (pali, fili);
- recinzioni;
- serre.
L'indennizzo del danno arrecato dalla fauna selvatica alle opere, alle colture agricole e forestali e alle produzioni zootecniche è riservato a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere titolari di partita IVA nel settore agricolo;
- Essere regolarmente iscritti presso il registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A,;
- Essere proprietari/conduttori dell'azienda..
La legge regionale n. 4 del 2006 ha trasferito alle Province la competenza per il pagamento di codesti indennizzi e, in ultimo, la legge regionale n. 3 del 2008 ha esteso i risarcimenti anche ai danni provocati alle produzioni ittiche.
Le Province provvederanno al pagamento dei danni con le risorse che, ogni anno, la Regione trasferirà loro.
Per approfondimenti, modulistica e normative di riferimento, consultare il sito della Provincia di Sassari o cliccare sul link sottostante
https://www.provincia.sassari.it/index.php/servizi/procedimenti/p/0/39